Revoca del decreto ingiuntivo per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del creditore: Palmisano & De Angelis rivincono dinanzi alla Corte di Appello di Roma
- Palmisano & De Angelis
- 26 giu
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Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Andrea Palmisano, ha assistito una Società di capitali nell’ambito di un giudizio di appello interposto da un’altra Società avverso la sentenza di primo grado, a mezzo della quale il Tribunale di Roma aveva ritenuto infondata la relativa domanda, con revoca del decreto ingiuntivo emesso contro la Società assistita.
In particolare, nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva accolto l’opposizione promossa dallo Studio, rilevando che la controparte non aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante, mancando di dimostrare l’esecuzione della propria prestazione contrattuale, nonché di dare prova dell’effettivo pagamento dei soggetti iscritti per il proprio tramite in favore della nostra assistita.
Il contratto sottoscritto tra le Parti, infatti, subordinava la percentuale di spettanza della Società avversaria, a titolo di compenso, sia al procacciamento di nuovi iscritti, sia all’effettivo pagamento da parte di questi della retta di iscrizione.
La Corte d’Appello di Roma, nell’accogliere le argomentazioni difensive dell’Avv. Andrea Palmisano, ha rigettato l’appello avversario, con condanna della Società appellante alla rifusione delle spese di lite, ritenendo che “A fronte dell’eccezione di inadempimento, del tutto condivisibilmente, il giudice di primo grado ha ritenuto non provata l’esecuzione della prestazione”, ed osservando, altresì, che “Privo di valenza è poi il rilievo dell’appellante secondo cui la stessa produzione dei contratti e dei bonifici dimostra, avendone la disponibilità, che l’iscrizione è avvenuta per il suo tramite. Va infatti considerato che si tratta di documentazione di cui si può acquisire la disponibilità in vari modi e non necessariamente grazie allo svolgimento dell’attività strumentale all’iscrizione”.
Il Collegio capitolino ha così confermato il principio di diritto secondo cui, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto - quale attore in senso sostanziale - è gravato dall’onere di fornire la prova dell’esecuzione della propria prestazione e del preteso credito, in difetto del che segue il rigetto della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In allegato il testo della Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma.
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