Palmisano & De Angelis vincono dinanzi al Tribunale di Roma ottenendo la cancellazione del pignoramento immobiliare e l’estinzione della relativa procedura esecutiva.

Aggiornamento: 16 giu
Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite del co-titolare Avv. Andrea Palmisano, ha assistito con successo un proprio Cliente (persona fisica) nei cui confronti era stato notificato un atto di pignoramento immobiliare da parte di una Società di recupero crediti, divenuta titolare del diritto di credito a seguito di un’operazione di cessione in blocco.
In particolare, la Società creditrice ha agito in forza di un decreto ingiuntivo di cospicuo importo già passato in giudicato emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del dante causa del debitore esecutato, il quale aveva accettato l’eredità del de cuius con beneficio di inventario. Il pignoramento immobiliare ha avuto ad oggetto la quota di ½ del diritto di proprietà dell’immobile personale dell’erede beneficiato.
Lo Studio Legale, nel proporre ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha dedotto come motivo principale l’inammissibilità e l’infondatezza del pignoramento immobiliare, avendo il creditore procedente sottoposto ad esecuzione un bene personale dell’erede beneficiato.
Infatti, l’erede che accetta con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 490, co. 2, n. 2, c.c., è responsabile per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario (“intra vires hereditatis”), ma soprattutto rispondendo di tali debiti ereditari o dei legati solo con i beni ereditari (“cum viribus hereditatis”), ma non certo con i propri beni personali.
A tal proposito, come sostenuto a più riprese dalla Corte di Cassazione, l’effetto principale del beneficio d’inventario risiede in ciò che “...l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo intra vires hereditatis, e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma ne risponde altresì esclusivamente cum viribus hereditatis, con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire” (Cass. n. 27364/2016; n. 6488/2007; n. 11084/1993).
La Società creditrice, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione promosso dallo Studio Legale, ha formalmente rinunciato al pignoramento, riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni dell’opponente e richiedendo al Giudice l’estinzione della procedura con cancellazione della trascrizione del pignoramento sull’immobile.
Nel prendere atto della rinuncia del creditore, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4 maggio 2026, ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento sull’immobile al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, altresì condannando la Società creditrice alla rifusione delle spese di lite.
L’ordinanza del Tribunale di Roma ribadisce l’intangibilità dei beni personali dell’erede beneficiato rispetto ad azioni esecutive pretestuosamente intentate, come nel caso di specie, da società di recupero crediti.

In allegato il testo dell’ordinanza emessa dalla Tribunale di Roma. (I dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).
