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Palmisano & De Angelis vincono dinanzi al Tribunale di Brescia: revoca del Decreto Ingiuntivo per abusività della clausola derogativa dei termini ex art. 1957 c.c. con liberazione del fideiussore.

Immagine del redattore: Palmisano & De Angelis
Palmisano & De Angelis
15 ott
Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 19 ott

fideiussore consumatore

Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Andrea Palmisano, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, ha assistito il debitore esecutato nei confronti del quale la società creditrice aveva ottenuto l’emissione di un Decreto Ingiuntivo, in forza di una fideiussione omnibus del valore di Euro 450.000,00 rilasciata a garanzia dell’Istituto bancario cedente per un mutuo ipotecario ottenuto dalla Ditta Individuale del coniuge del fideiussore.


Lo Studio Legale ha, dapprima, formulato ricorso di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’atto di pignoramento immobiliare, richiedendo, in ossequio al principio di effettività a tutela del consumatore sancito dalla Corte di Giustizia Europea, di essere rimesso in termini al fine di poter proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. esclusivamente per censurare l’abusività della clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c. della fideiussione omnibus.

A seguito dell’accoglimento di tale istanza da parte del Giudice dell’Esecuzione, lo Studio Legale ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo, deducendo la qualifica di consumatore ex art. 3 D.Lgs. 206/2005 che rivestiva il fideiussore e, per l’effetto, eccependo la nullità ex art. 33 del D.Lgs. 206/2005 della clausola della fideiussione derogativa dei termini di cui all’art. 1957 c.c., stante la vessatorietà e l’abusività di detta clausola, non oggetto di trattative individuali, con conseguente nullità parziale della fideiussione e reviviscenza della relativa norma codicistica, che impone al creditore, al fine di non decadere dall’azione nei confronti del fideiussore, di dover promuovere un’azione giudiziale nei confronti del debitore principale entro il termine perentorio di 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.


Il Tribunale di Brescia, nel ritenere fondata la linea difensiva proposta dallo Studio Legale, ha accolto integralmente l’opposizione, revocando il Decreto Ingiuntivo opposto e dichiarando la decadenza della società creditrice dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, con condanna alla rifusione integrale delle spese di lite.

Il Giudice bresciano, nel motivare la propria decisione, si è conformato all’orientamento di legittimità sulla qualifica di consumatore e sulla rilevabilità ex officio della nullità di clausole abusive nel rispetto della disciplina consumeristica, osservando che “La qualifica di “consumatore”, come definita nell’art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando dunque dirimente il criterio funzionale, volto a verificare se il rapporto contrattuale in questione sia inerente all’attività professionale da costui svolte. La finalità protettiva della disciplina consumeristica consente al giudice di rilevare la nullità delle clausole che determinano un significativo squilibrio normativo in danno del consumatore, anche in assenza di una specifica deduzione da parte dell’interessato, salvo che quest’ultimo abbia un interesse contrario (cfr. Cass. Civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. Civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314)”. Aggiungendo sul punto che “Tale disciplina esonera il consumatore dall’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.lgs. 206/2005, ponendo invece a carico della controparte la prova dell’attinenza del rapporto controverso all’esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, onde evitare di imporre al presunto consumatore una probatio diabolica”.

Inoltre, il Giudicante ha dichiarato la decadenza della società creditrice dal diritto di agire nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c., rilevando, in ossequio a Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 8733 del 2 aprile 2025, che il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., in caso di presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore principale, deve essere individuato nella data di iscrizione nel registro delle imprese di tale domanda, precisando che, con il termine istanza l’art. 1957 c.c. si riferisce esclusivamente “ai vari mezzi giurisdizionali per la tutela del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire l’effetto sperato”; (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25197 del 24 agosto 2023; cfr. anche Sez. II, sent. n. 1724 del 29 gennaio 2016); che, in applicazione di tale principio, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di concordato preventivo, per l’interruzione del termine semestrale di decadenza dalla obbligazione fidejussoria, previsto dall’art. 1957 c.c., l’istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale, e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l’ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l’art. 168 L. Fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione, e non anche quelle di accertamento e condanna”.


La decisione del Tribunale di Brescia si pone ad ulteriore tutela e garanzia del principio di effettività del consumatore, richiamando importanti e recenti arresti della Corte di Cassazione nel solco dei principi di diritto eurocomunitario espressi dalla Corte di Giustizia Europea a salvaguardia di tutti i soggetti che rivestono la qualifica di consumatore.


In allegato il testo della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia. (I dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).


 
 
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