Palmisano & De Angelis ottengono l’assoluzione dell’imputato dinanzi al Tribunale Penale di Roma per il reato di bancarotta documentale fraudolenta.
- Palmisano & De Angelis

- 16 giu
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Aggiornamento: 16 giu
Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite del co-titolare Avv. Francesca De Angelis, ha assistito un Cliente imputato del reato di bancarotta documentale fraudolenta per aver assunto la carica di Amministratore Unico di una Società di capitali, dichiarata poi fallita qualche anno dopo la sua nomina.
Il dissesto economico-patrimoniale della Società fallita, a detta del curatore, nasceva dal “drenaggio” di circa Euro 1.800.000,00, differenza ottenuta, previo saldo di mutuo ipotecario e di creditori sociali, da una compravendita immobiliare avvenuta nel gennaio 2014, operazione della quale, tuttavia, non sussisteva alcuna traccia nel conto economico relativo all’annualità 2014.
Il curatore lamentava, come sovente accade in questi contesti, la carenza della documentazione contabile-societaria, mai fornita dal Cliente nella sua interezza in quanto mai ricevuta dal precedente A.U., contrariamente a quanto da quest’ultimo dichiarato.
Il Cliente, in sede di audizione del curatore, dichiarava di non aver mai ricevuto alcun documento al momento della nomina, men che meno le scritture contabili della società e forniva quanto in suo possesso, ovvero la documentazione attestante la compravendita immobiliare di cui sopra, nonché altre scritture “facoltative” afferenti un deposito cauzionale di circa Euro 300.000 in giacenza presso un Notaio, che a detta del Cliente avrebbero dovuto essere svincolato, consentendo al curatore di saldare parzialmente i creditori sociali ammessi al passivo.
L’Avv. Francesca De Angelis, nell’intuire sin da subito l’estraneità ai fatti del proprio Cliente, mero prestanome immesso nella carica sociale all’esito della compravendita, nel corso del processo ha messo in luce il fatto che se il fallimento era riuscito a chiudersi con esito positivo, ovvero con il recupero dei Euro 300.000 depositati presso il notaio rogante la compravendita de qua, con conseguente soddisfazione, seppur parziale, dei creditori sociali, era stato possibile unicamente grazie al contributo fornito dal proprio Cliente in sede di audizione.
E’ stato infatti dimostrato come quest’ultimo è risultato essere vittima di un operazione congegnata ed attuata da altri e che la condotta del Cliente ha provato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’insussistenza dell’elemento psicologico richiesto ai fini della configurabilità del reato di bancarotta documentale fraudolenta e sostenuto tutt’al più l’intervenuta prescrizione per il reato, correttamente derubricato, di bancarotta documentale semplice.
Invero, affinché possa concretizzarsi detta fattispecie criminosa, è richiesta alternativamente una duplice condotta, tanto di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, e dunque la sussistenza in capo all’agente dell’elemento psicologico del dolo specifico - del tutto assente nel caso di specie - quanto di tenuta irregolare dei libri o delle altre scritture contabili al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; quest’ultima per sua natura richiede la sussistenza in capo all’agente del dolo generico, la cui carenza è stata l’oggetto dell’intera difesa.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture, né dalla posizione formale dell'amministratore, soprattutto nel caso in cui esso non si sia effettivamente occupato della gestione societaria, occorrendo invece la prova che l'agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ovvero proprio al fine di recare pregiudizio ai creditori nel caso della sottrazione volontaria o della omessa tenuta delle scritture contabili. Laddove tale prova difetti deve essere esclusa la fraudolenza e, al più, può ravvisarsi la diversa ipotesi di bancarotta semplice documentale, connotata dalla colpa” (Cass. Pen. n. 36575/2025).
Per tale ragione, il Tribunale di Roma, in composizione Collegiale, nel seguire la linea difensiva prospettata dallo Studio, ha riqualificato il fatto di reato ascritto al Cliente riconducendolo nell’alveo della fattispecie incriminatrice della mera bancarotta documentale semplice, dichiarando dunque il non doversi procedere in favore del Cliente in ragione dell’ intervenuta prescrizione del reato così come riqualificato.

In allegato il testo della sentenza emessa del Tribunale di Roma – IV Sez. Penale. (I dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).
