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Palmisano & De Angelis vincono dinanzi al Tribunale di Roma: il grave inadempimento del locatore giustifica l’annullamento in autotutela del conduttore al pagamento del canone di locazione

  • Immagine del redattore: Palmisano & De Angelis
    Palmisano & De Angelis
  • 23 set
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 25 set

Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Andrea Palmisano, ha difeso con successo un proprio cliente - conduttore di un immobile ad uso abitativo - il quale era stato convenuto in giudizio dall’Ente locatore per il mancato pagamento, da oltre tre anni, del canone di locazione, oltre oneri accessori.


Nel costituirsi in giudizio, lo Studio ha contestato la sussistenza della morosità in capo al proprio cliente, in ragione del grave inadempimento dell’Ente locatore ai propri obblighi contrattuali, evidenziando altresì le gravi problematiche statiche e strutturali del medesimo che non lo rendevano idoneo all’uso convenuto, così dimostrando l'inagibilità dell'intero stabile in cui insisteva l’immobile locato.


Sulla base di un’articolata attività difensiva in sede istruttoria, il Tribunale di Roma ha condiviso l'argomentazione e le difese del conduttore, riconoscendo l’inidoneità dell’immobile all’uso pattuito, accertando il grave inadempimento dell’Ente locatore e dichiarando risolto il contratto per fatto di questo, con condanna alla restituzione del deposito cauzionale, oltre ad una somma a titolo risarcitorio liquidata in via equitativa.


Il Tribunale, in particolare, nel richiamare l’art. 1460 c.c. e la relativa giurisprudenza (da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 20322/2019), ha precisato che l’eccezione di inadempimento trova fondamento anche in caso di inadempimento parziale o inesatto quando i vizi incidono concretamente sulla fruibilità dell’immobile locato. Il Giudicante, inoltre, nel fare corretta applicazione dell'art. 1455 c.c. e del relativo orientamento di legittimità, ha ribadito che l’inadempimento del locatore alle obbligazioni primarie ed essenziali, tra cui quella di garantire la fruibilità e la sicurezza del bene locato, deve ritenersi di “non scarsa importanza” e legittimante la risoluzione del contratto, atteso che la valutazione della gravità dell’inadempimento deve ritenersi implicita quando si tratta di obbligazioni fondamentali del contratto.


La sentenza del Tribunale di Roma si pone nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto del conduttore ad annullare in autotutela il pagamento del canone di locazione allorquando vi sia un reale e grave squilibrio del sinallagma contrattuale (nel caso di specie, l'impossibilità del conduttore di fruire in sicurezza dell’immobile locato).


Tutela del conduttore - immobile inagibile

In allegato il testo della Sentenza emessa dalla Tribunale di Roma. (I dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).



 
 
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