Rettifica del saldo del conto corrente per usura originaria: Palmisano & De Angelis vincono dinanzi alla Sezione Imprese della Corte di Appello di Firenze
- Palmisano & De Angelis
- 4 set 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 28 nov 2024
Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite del co-titolare Avv. Andrea Palmisano, ha assistito una S.r.l. e il relativo amministratore, fideiussore della prima, nell’impugnare dinanzi alla Corte di Appello di Firenze la sentenza emessa dal Tribunale di Siena che ne aveva erroneamente rigettato tutte le domande avanzate in giudizio (con il patrocinio di un altro difensore), condannandoli alla refusione delle spese di giudizio in favore della Banca.
Il Tribunale di Siena, invero, da un lato, aveva gravemente omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della fideiussione proposta dall’amministratore fideiussore della S.r.l., e, da altro lato, ne aveva dichiarato la sua carenza di legittimazione attiva in giudizio, erroneamente rideterminando il saldo del conto corrente a debito della S.r.l. nella somma -€ 119.920,86, anziché di -€ 106.523,56 (malgrado l’usura originaria del conto corrente accertata in sede di CTU), con conseguente condanna degli attori ad ingenti spese di lite.
In parziale accoglimento dell’interposto gravame, la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1222/2024 del 8 luglio 2024 ha riformato la sentenza del Tribunale di Siena, accertando e dichiarando (i) la legittimazione attiva del fideiussore appellante, ritenendo che avesse un interesse legittimo a contestare la validità delle clausole contrattuali e il saldo del conto corrente della S.r.l.; (ii) l’usura ab origine del conto corrente intestato alla società, con conseguente rettifica nella minor somma di -€ 106.523,56, nonché disponendo (iii) la compensazione di tutte le spese di giudizio (anche del giudizio di primo grado).
Tuttavia, pur avendo riconosciuto l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di nullità della fideiussione omnibus avanzata dal fideiussore, la Corte di Appello di Firenze ha respinto tale domanda sull’errato convincimento che non fossero stati allegati nel giudizio di prime cure gli elementi costitutivi di tale domanda.
È importante sottolineare che tali elementi erano stati doverosamente allegati nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, onde, la decisione resa dalla Corte d'Appello risulta viziata da un grave errore di diritto che impone di dover proporre Ricorso per Cassazione per la tutela dei diritti propri assistiti.

In allegato è scaricabile il testo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze (i dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).