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Nullità dell’atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo all’erede del defunto: Palmisano & De Angelis vincono dinanzi al Tribunale di Roma

  • Immagine del redattore: Palmisano & De Angelis
    Palmisano & De Angelis
  • 4 dic 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 12 dic 2024

Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Andrea Palmisano, ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi avverso un atto di precetto notificato all’erede del defunto debitore per la somma di Euro 85.000,00.


Nei confronti del debitore defunto, fideiussore all’epoca di una SRL, un importante Istituto di Credito aveva ottenuto 8 anni prima del decesso un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma, il quale non era stato opposto, divenendo titolo esecutivo. Successivamente la Banca aveva cartolarizzato tale credito in favore di una nota società di recupero crediti, attraverso una operazione di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993.

 

Nell’opposizione sono stati articolati una pluralità di motivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., eccependo tanto la carenza di legittimazione sostanziale ad agire in executivis in capo alla parte opposta per inesistenza del contratto di cessione in blocco, e comunque per mancata prova della sua inclusione nell’Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quanto, la nullità dell’atto di precetto per la mancata notificazione del titolo esecutivo all’erede del debitore deceduto, in violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c.

 

Il Tribunale di Roma, nel rispetto del principio di economia processuale, ha esaminato in via prioritaria quest’ultimo motivo, quale ragione più liquida ai fini della decisione, dichiarando la nullità dell’atto di precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo al successore del de cuius, e, nel ritenere assorbiti gli altri motivi di opposizione, ha condannato la controparte alla refusione delle spese di giudizio.

 

A sostegno del proprio decisum, il Giudicante ha richiamato il principio di diritto espresso di recente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1096 del 21 febbraio 2021, a termini del quale: “Il processo esecutivo, avviato senza una notificazione valida del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere mediante opposizione agli atti esecutivi.”

 

Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, con il proprio team di legali specializzati, si pone in difesa dei consumatori per evitare o contrastare le azioni esecutive da parte di società veicolo intente a recuperare crediti “incagliati” ceduti in blocco da Istituti di Credito. 

Nullità atto di precetto

In allegato il testo della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma i dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).



 
 
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