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Palmisano & De Angelis vincono dinanzi al Tribunale di Roma ottenendo la revoca del Decreto Ingiuntivo: la fattura commerciale non prova il credito ingiunto nel giudizio di opposizione.

  • Immagine del redattore: Palmisano & De Angelis
    Palmisano & De Angelis
  • 23 lug
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 23 lug

Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Andrea Palmisano, ha assistito una società di capitali che si era vista notificare da un’altra società - operante nel settore dell’advertising - un decreto ingiuntivo per un ingente importo, il quale era stato ottenuto sulla scorta di incarichi asseritamente sottoscritti dalla società assistita e sulla base di fatture elettroniche emesse per effetto dell’asserita esecuzione della prestazione pubblicitaria.


Lo Studio Legale, nel formulare opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, ha dedotto l’inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale intercorso tra la Società assistita e la società opposta, contestualmente formulando istanza ex art. 214 c.p.c. di disconoscimento della paternità dei segni grafici e delle sottoscrizioni presenti sulle copie fotostatiche degli incarichi prodotti nonché, in ogni caso, eccependo la mancata prova circa l’asserita prestazione pubblicitaria effettuata dalla società ricorrente.


Il Tribunale di Roma, seguendo la linea difensiva dello Studio, ha motivato l’accoglimento dell’opposizione, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, e condanna della società opposta alla rifusione delle spese di giudizio, evidenziando la carenza di prova in cui versava la domanda attorea, in ordine tanto al dedotto rapporto contrattuale con la società assistita, quanto al preteso credito ingiunto, nonché, infine, rilevando la mancata formulazione da parte della società ricorrente dell’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e, in ogni caso, la presentazione dell’originale dei documenti tempestivamente disconosciuti, essendosi limitata la difesa avversaria solo a dedurre la veridicità e piena riconducibilità della firma ivi apposta al legale rappresentante della società assistita.

Il Giudicante, infatti, nel seguire il consolidato orientamento di legittimità, ha richiamato il principio di diritto secondo cui, in caso di formulazione di istanza ex art. 214 c.p.c. di disconoscimento della scrittura privata, grava sulla parte interessata ad avvalersi del documento disconosciuto l’onere di “produrre l’originale ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento (cfr. Cass. Civ. 14804/2014, Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2004, n. 9202; Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2000, n. 9869)”, con la conseguenza che “il deposito dell’originale del documento risulta indispensabile posto che sulla fotocopia non può svolgersi il procedimento di verificazione essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull’originale (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6022)”.

Il Tribunale ha altresì richiamato il principio di diritto secondo cui “la fattura commerciale, pur essendo valida ai fini fiscali e contabili e pur costituendo strumento idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, non rappresenta prova dell'esistenza del credito, che va dimostrato in altri modi. (...) Inoltre, la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (Cass. 17/11 /2003, n.17371; Cass. 03/03/2009, n. 5071; Cass.11/03/2011, n. 5915; Cass. 12/07/2023, n. 19944)”.


La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un ulteriore provvedimento che consolida il principio secondo cui la fattura commerciale può costituire valido titolo ai fini dell’emissione del Decreto Ingiuntivo, ma non assume alcuna valenza probatoria del credito ingiunto, né rispetto all’esecuzione della prestazione sottesa ad esso, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.


In allegato il testo della sentenza emessa dal Tribunale di Roma. (I dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).


Advertising e fattura commerciale

 
 
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