Nullità parziale della Fideiussione, decadenza della Banca dall’azione, liberazione del fideiussore: Palmisano & De Angelis vincono a Milano
- Palmisano & De Angelis
- 23 mag 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 26 nov 2024
Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite del co-titolare Avv. Andrea Palmisano, ha assistito l’amministratore di una S.r.l. al quale era stato ingiunto dal Banco BPM S.p.A., in forza della fideiussione omnibus rilasciata a garanzia dei debiti societari, il pagamento del debito di Euro 600.000,00 maturato dalla S.r.l.
L’Avv. Andrea Palmisano ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo della Banca, eccependo la nullità parziale della fideiussione omnibus, attesa la conformità delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza della garanzia e di deroga al disposto dell’art. 1957 c.c. alle medesime clausole contenute sia nello Schema A.B.I. del 1987, sia nello Schema A.B.I. 2003 (si precisa che Banca d’Italia, con Provvedimento n. 55 del 02/05/2005, ha sanzionato le clausole n. 2, 6 e 8 dello Schema A.B.I. del 2003 per violazione dell’art. 2, co. II, lett. a) della L. n. 287/1990).
In ragione di tale invocata nullità, nell’interesse del proprio assistito è stata formulata domanda di liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza della Banca dall’azione, avendo agito nei confronti del fideiussore oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale Ordinario di Milano, VI Sezione Civile, con sentenza n. 4195 del 17 aprile 2024, ha dichiarato decaduta la Banca dall’azione contro il fideiussore e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’Istituto di credito alla rifusione delle spese di giudizio.
In punto di nullità parziale della fideiussione, il Tribunale ha ritenuto che: “L’accertamento svolto dalla Banca d’Italia si basa su un’indagine di mercato del settembre 2003. Tuttavia va considerato che lo stesso provvedimento, al n. 93, riconosce che vi era già una consolidata prassi bancaria per l’inserimento delle tre clausole preesistente al modello ABI del 2003. Sul punto è rilevante la circolare ABI del 1987, prodotto da parte attrice sub doc. 5, che ha veicolato lo schema di fideiussione omnibus e che già conteneva le tre clausole, 2, 6 e 8, in una formulazione identica a quella che si ritrova della fideiussione rilasciata il 27/1/2000 dall’opponente. Si deve quindi ritenere che nel gennaio 2000 sussistesse un utilizzo conforme dello schema ABI di fideiussione omnibus diffuso nel 1987 e tale contratto costituisce l’attuazione di una intesa nulla, ai sensi dell’art. 2, legge n. 287/1990, perché anticoncorrenziale, con la conseguenza che anche il contratto a valle è nullo, proprio perché esso dà attuazione a quella intesa. Peraltro la nullità è parziale, perché colpisce solo le tre clausole, 2, 6 e 8, cui l’autorità antitrust ha attribuito rilevanza economica con conseguente effetto distorsivo sulla concorrenza. Il fatto che la citata legge n. 287 sia intervenuta successivamente alla circolare ABI del 1987 non elide il fatto che dopo la sua entrata in vigore le intese anticoncorrenziale, e i contratti che ne danno attuazione, non sono più lecite. A seguito dell’inefficacia della clausola n. 6, la banca avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione”.
Si tratta di uno dei primi casi giurisprudenziali in cui è stato accertato e dichiarato che la diffusione e l’utilizzo conforme da parte delle Banche dello Schema A.B.I. di fideiussione omnibus del 1987, al pari dello Schema A.B.I. del 2003, costituisce l’attuazione di una intesa anticoncorrenziale da cui deriva la nullità parziale del contratto di fideiussione per le clausole conformi a quelle ritenute nulle da Banca d’Italia.

In allegato è scaricabile il testo della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano (i dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).