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Palmisano & De Angelis ottengono il riconoscimento delle proprie ragioni anche in secondo grado.

  • Immagine del redattore: Palmisano & De Angelis
    Palmisano & De Angelis
  • 29 mag
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 16 giu


Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite del co-titolare Avv. Andrea Palmisano, ha assistito nel giudizio di appello una società di capitali che aveva legittimamente receduto dal rapporto contrattuale con la controparte, la quale chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità di tale recesso, con condanna della società assistita dei danni non patrimoniali cagionati.


Già nel primo grado di giudizio, la domanda dell’appellante era stata rigettata con compensazione delle spese di giustizia. Lo Studio, nel costituirsi nel giudizio di gravame, ha formulato, oltre alle dovute difese, anche appello incidentale sul capo condannatorio della sentenza di primo grado.


La Corte di Appello di Roma, accogliendo la linea difensiva dello Studio, ha motivato il rigetto dell’appello, evidenziando la carenza di prova delle domande avversarie, in punto di asserito inadempimento contrattuale, nonché in ordine all’asserito danno di immagine lamentato.


A tal proposito, infatti, il Collegio romano ha richiamato l’arresto di Cassazione n. 7594/2018, secondo cui “...il danno all’immagine ed alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può sussistere “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi domanda il risarcimento”.


Nel rigettare il gravame, la Corte ha accolto l’appello incidentale interposto dallo Studio Legale, condannando la società avversaria alla rifusione delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.


La sentenza della Corte rappresenta un ulteriore prova del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità contrattuale e di risarcimento del danno, ribadendo con chiarezza che l’onere probatorio grava sulla parte attrice.

In allegato il testo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. (I dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).



 
 
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