top of page
2000x1000.png

L’illegittimità del decreto di allontanamento dello straniero per insussistenza di una minaccia grave ed effettiva alla sicurezza pubblica: Palmisano & De Angelis ottengono la revoca del provvedimento

  • Immagine del redattore: Palmisano & De Angelis
    Palmisano & De Angelis
  • 12 dic 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

 

Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Francesca De Angelis, ha ottenuto la revoca di un decreto di allontanamento dal Territorio Nazionale, emesso dal Prefetto di Frosinone, nei confronti del proprio assistito, sulla scorta di motivi imperativi di sicurezza pubblica.

 

Tale provvedimento, emesso in considerazione di una presunta pericolosità sociale dell’individuo, nonché di una ritenuta mancata integrazione sociale del medesimo, è stato impugnato, evidenziando, da un lato, l’insussistenza di precedenti penali accertati e, dunque, di condanne passate in giudicato, e, da altro lato, che un decreto di allontanamento, consistendo in un grave pregiudizio della libertà personale (diritto tutelato dall’art. 13 della Costituzione e dall’art. 45 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) può essere disposto solo in presenza di una minaccia effettiva e grave alla sicurezza pubblica, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 30/2007, nel testo introdotto dalla legge n.129/2011. La difesa del ricorrente ha sollevato la questione relativa alla circostanza che la Prefettura di Frosinone aveva ritenuto sufficiente, per giustificare l’emissione del decreto di allontanamento, la mera presenza di precedenti penali di polizia, del tutto irrilevanti, nonché l’applicazione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare personale, senza considerarne, tuttavia, la revoca da parte del Tribunale del Riesame, che, attestando l’assenza di qualsivoglia esigenza cautelare da tutelare, aveva già effettuato una valutazione prognostica sul ricorrente, non ritenendo in alcun modo che quest’ultimo - riacquistando la libertà -  potesse delinquere o rappresentare una minaccia concreta, reale e sufficientemente grave.

Ad abundantiam, la difesa ha argomentato che un provvedimento fondato esclusivamente su eventuali condanne penali, peraltro nel caso di specie inesistenti, si porrebbe in netto contrasto con l’art. 27 della Costituzione, e cioè con il principio di presunzione d’innocenza, cardine di ogni Stato di Diritto.

 

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVIII Civile, nel richiamare anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, e concordando che per l’espulsione di un cittadino straniero si deve tenere conto di vari fattori, tra cui la gravità del reato e la solidità dei legami familiari e sociali, ha respinto le argomentazioni dell’Avvocatura di Stato, accogliendo integralmente le doglianze sollevate da parte ricorrente, dichiarando l'illegittimità del decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Frosinone.

 

In particolare, il Giudicante ha precisato che “sebbene l’esistenza di condanne penali possa costituire un indice significativo della minaccia alla pubblica sicurezza, allo stesso tempo, l’art. 20 del D.Lgs. n. 30/2007 non fa discendere in modo automatico un ordine di allontanamento dalla mera esistenza di precedenti, richiedendo che questi ultimi si caratterizzino per un certo grado di gravità. Su questo punto, anche la Corte Costituzionale, respingendo definitivamente ogni automatismo presuntivo di pericolosità sociale - con riguardo nello specifico ad un caso di rinnovo del premesso di soggiorno per motivi di lavoro in presenza di condanne per fatti di lieve entità - ha chiarito che, i criteri “atti a orientare le decisioni dell’amministrazione, presuppongono la conoscenza e la valutazione ad ampio raggio della situazione individuale dello straniero colpito da provvedimento restrittivo, rifuggendo dal meccanismo automatico tipico delle presunzioni assolute.” (Corte Cost. Sent. 88/2023). Alle considerazioni che precedono, deve essere aggiunto anche il bilanciamento con l’integrazione lavorativa e familiare del ricorrente”.

 

Infine, il Tribunale di Roma, considerando il ricorrente integrato socialmente,  in quanto lavoratore stabile all’interno del Territorio Nazionale e padre di famiglia, ha ritenuto di fondamentale importanza garantire ai figli minori la possibilità di essere sostentati da questo attraverso l’attività lavorativa svolta, richiamando il testo dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia nel 1991, e cioè: “in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata, l’interesse del bambino deve avere la priorità”.

 

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma costituisce un significativo precedente in materia di diritti dei cittadini stranieri, poiché ribadisce i limiti e le condizioni che devono essere rispettati nell'adozione di un provvedimento di allontanamento, il quale deve essere adottato tassativamente in presenza di motivi di sicurezza pubblica sufficientemente gravi, tenendo conto anche dell'integrazione dell'individuo all’interno del tessuto sociale.


Diritto dell'immigrazione: le tutele nazionali e sovranazionali

In allegato il testo dell'Ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma (i dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).





 
 
bottom of page