Improcedibilità dell’azione penale per invalidità della querela: il rilievo della sottoscrizione autentica
- Palmisano & De Angelis
- 16 mag
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Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Francesca De Angelis, ha ottenuto una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 531 c.p.p. da parte del Tribunale di Roma – VII Sezione Penale, in favore del proprio assistito, imputato per il reato di appropriazione indebita ex artt. 646, 81 c.p., in relazione a tre veicoli ricevuti a seguito di sottoscrizione di un contratto di noleggio a lungo termine da una nota Società operante nel settore del leasing.
La questione sollevata dalla difesa ha riguardato l’invalidità della querela, condizione di procedibilità del reato ascritto al proprio assistito. Nello specifico, è stato rilevato che il soggetto che ha presentato la querela non risultava munito di procura speciale conferita dalla Società di leasing, ma di una mera delega al deposito. Secondo l’art. 337 c.p.p., infatti, per la validità della querela proposta da un ente collettivo è necessario che essa sia sottoscritta da chi ha il potere di rappresentare l’ente, in qualità di legale rappresentante oppure in forza di apposita procura speciale o delibera.
Nel caso di specie, pur essendo allegata alla querela la procura notarile conferita ai legali rappresentati della Società di leasing per rappresentare quest'ultima nei giudizi, il soggetto che ha sporto materialmente la querela non è risultato investito di alcun potere rappresentativo al momento della proposizione della stessa, in quanto munito di una mera delega al deposito neppure autenticata da parte dei rappresentati dell'ente. La difesa ha quindi sostenuto che, mancando la procura speciale da parte dei rappresentanti della Società di leasing nei confronti del soggetto che ha sporto querela, essa fosse giuridicamente invalida, poiché priva del presupposto essenziale della rappresentanza da parte del soggetto che l'ha presentata. In senso conforme si è espressa la Suprema Corte di Cassazione - Sez. V Penale, nella Sentenza n. 8920/2024 che ha statuito che la querela "(...) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato a norma dell'art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente".
Il giudice, accogliendo le eccezioni sollevate dalla difesa, ha riconosciuto l’invalidità della querela e, trattandosi di reato procedibile a querela di parte, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato. La decisione pone l’accento sull’importanza del rispetto delle forme e dei requisiti sostanziali degli atti introduttivi del processo penale, a tutela del diritto di difesa e a garanzia che l’azione punitiva dello Stato sia esercitata esclusivamente sulla base di atti validamente compiuti.

In allegato il testo della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, VII Sezione Penale, i dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).