Rapporto di lavoro subordinato: grava sul lavoratore il relativo onere probatorio.
- Palmisano & De Angelis
- 1 apr
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Aggiornamento: 3 apr
Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Andrea Palmisano, ha assistito con successo una società cliente avverso la domanda di un sedicente collaboratore di vedersi riconoscere il rapporto intercorso in un rapporto di lavoro di natura subordinata, con condanna della società al pagamento di tutte le relative differenze retributive, ferie non godute, tredicesima e contributi previdenziali.
Lo Studio, nelle proprie difese, ha evidenziato, da un lato, la mancata prova da parte del ricorrente, neppure per il tramite delle prove orali, di alcuno degli indici di subordinazione e, da altro lato, ha dimostrato che il rapporto intercorso tra il ricorrente e l’Amministratore della società convenuta in giudizio non poteva condurre ad un rapporto di natura subordinata, essendosi al più sostentato in un rapporto di mentoring, dandone debita prova.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, nel dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, ha sposato la tesi difensiva dello Studio, ribadendo che, ai sensi dell'art. 2094 c.c., è lavoratore subordinato “... colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze o sotto la direzione dell’imprenditore” e riportando la Sentenza n. 15631 del 2018, Cass. Sez. lav., in cui la Giurisprudenza di legittimità precisa che “L’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Dunque, il lavoratore che intende dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro è tenuto a fornire la prova dei seguenti indici:
1. vincolo di subordinazione: il lavoratore deve dimostrare si essersi attenuto alle direttive, al controllo e ai poteri disciplinari del datore di lavoro.
2. rispetto dell’orario di lavoro prestabilito: il lavoratore deve dimostrare di aver rispettato specifici orari di lavoro imposti dall'azienda.
3. utilizzo della strumentalizzazione fornita dal datore di lavoro: il lavoratore deve dimostrare di aver utilizzato gli strumenti e i mezzi messi a disposizione dall'impresa.
4. inserimento nella struttura organizzativa dell'azienda: il lavoratore deve dimostrare di aver svolto in maniera continuativa e in sinergia con l'attività produttiva dell'impresa.
5. retribuzione fissa e continuativa: il lavoratore deve dimostrare che vi sia stata una retribuzione corrisposta periodicamente.
Il Giudice del lavoro, non ritenendo assolto l’onere probatorio ex art. 2697 c.. che grava sul lavoratore che rivendica la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, ha rigettato integralmente il ricorso avversario.

In allegato il testo integrale della Sentenza del Tribunale di Roma (i dati sensibili sono stati oscurati per ragioni di privacy).