L’insindacabilità delle scelte gestorie da parte dell’Amministratore: la regola della “Business Judgment Rule”
- Palmisano & De Angelis
- 29 mag
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Il ruolo di Amministratore di società di capitali non è scevro da rischi e responsabilità, dovendo prendere decisioni che, pur rientrando nel rischio d’impresa, possono rivelarsi economicamente gravose per la Società, esponendo questa a perdite o addirittura al default.
Sempre più frequentemente si assiste ad azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori da parte delle curatele fallimentari al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla Società in conseguenza di operazioni societarie compiute dall’organo gestorio e ritenute ex post avventate e irrazionali.
La regola della c.d. Business Judgment Rule, così come definita da ultimo dalla Cassazione Civile Sez. I con Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024, si fonda sul presupposto che il giudizio sulla diligenza dell’Amministratore nell’adempiere al proprio mandato non può mai riguardare una valutazione di opportunità economica rispetto a decisioni rischiose o potenzialmente dannose per la Società rientranti nel rischio d’impresa, purché questo dimostri di aver agito in modo informato, nel rispetto dei limiti di legge e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico ex art. 2392 c.c.
In virtù di tale regola, l’organo gestorio risponde del danno causato alla Società quando il danno derivi dalla violazione degli obblighi di diligenza e non dall’operazione societaria in sé. Infatti, la natura contrattuale della responsabilità degli Amministratori verso la Società comporta che quest’ultima ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni imputate all’Amministratore ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe su quest’ultimo dimostrare la non imputabilità del danno, fornendo prova dell’osservanza dei propri doveri e dell’adempimento degli obblighi di legge.
La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che, in ossequio alla regola della Business Judgment Rule, le limitazioni al potere discrezionale degli Amministratori riguardano esclusivamente i profili di legittimità e della ragionevolezza della decisione, pertanto, ai fini dell’esclusione di responsabilità dell’organo gestorio per i danni derivanti alla Società da scelte gestorie, la decisione dell’Amministratore deve essere stata assunta in modo informato e con cautela e diligenza, nei limiti della legge e in assenza di conflitto di interesse, nonché in modo ragionevole e coerente rispetto alle informazioni e verifiche condotte.
Risulta, dunque, evidente la portata di tale principio di insindacabilità che, salvo i casi di diretta violazione di norme imperative o di obblighi specifici imposti dalla legge, costituisce una tutela fondamentale per gli imprenditori nell’ambito della discrezionalità di agire nell’interesse della Società, senza il timore di incorrere in responsabilità per scelte operative che si possano ex post rivelare dannose per la stessa.
