STOP all'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui: il D.L. Sicurezza convertito in Legge
- Palmisano & De Angelis
- 12 giu
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Il Decreto-Legge n. 48 del 2025, convertito in Legge 4 giugno 2025, n. 85, ha introdotto nel Codice Penale l’articolo 634-bis che disciplina il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.
La norma sanziona con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque occupi o detenga, senza titolo e con modalità caratterizzate da violenza, minaccia o raggiro, un immobile altrui destinato a domicilio o le sue pertinenze, impedendo al legittimo proprietario o detentore di rientrare in possesso dell’immobile. La condotta penalmente rilevante si estende anche a chi si appropri dell’immobile con artifizi o raggiri, nonché a chi lo ceda a terzi. Sono previste le medesime pene anche per coloro che agevolano tali condotte o ne traggano vantaggio economico.
Da altro lato, il comma 3 dell’articolo 634-bis c.p. introduce un temperamento a tale disciplina, ovverosia una causa di non punibilità per il soggetto occupante che, prima della richiesta di rinvio a giudizio, non solo collabori attivamente con le autorità per l’accertamento dei fatti, ma esegua volontariamente l’ordine di rilascio dell’immobile, dimostrando un concreto ravvedimento. Tale previsione mira ad incentivare comportamenti di regolarizzazione spontanea, favorendo così una risoluzione più rapida delle occupazioni abusive e alleggerendo la pressione sul carico processuale.
Ai fini del perfezionamento dell'elemento psicologico del reato la norma richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di porre in essere l’occupazione arbitraria dell’immobile, indipendentemente dalla finalità perseguita. L’applicazione della fattispecie incriminatrice, salvo le ipotesi aggravate, è subordinata alla proposizione di formale querela da parte della persona offesa. Tuttavia, la procedibilità diventa d’ufficio qualora il reato sia commesso nei confronti di soggetti incapaci per età o per infermità di mente.
Parallelamente, è stato introdotto nel Codice di Procedura Penale l’articolo 321-bis, che consente al legittimo proprietario o detentore, su richiesta del Pubblico Ministero, di ottenere dal Giudice per le indagini preliminari un provvedimento urgente di reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria. A ciò si aggiunga che, qualora l’immobile oggetto di occupazione costituisca l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, dopo aver accertato l'arbitrarietà dell'occupazione e previa autorizzazione del PM possono disporre il rilascio coattivo dell'immobile reintegrando il denunciante, con successiva convalida da parte del Giudice entro il termine di dieci giorni pena inefficacia della misura. Tale misura anticipatoria, di natura cautelare atipica, mira a garantire un’effettiva reintegrazione possessoria in tempi celeri, superando le lungaggini processuali del contenzioso civile in materia di occupazioni abusive.
L’intervento normativo si colloca in un quadro di rafforzamento della tutela penale del diritto di proprietà, con particolare riferimento alla funzione abitativa del bene. Invero, l’introduzione dell’articolo 634-bis si configura come uno strumento di tutela rafforzata della proprietà abitativa, la cui applicazione dovrà però restare ancorata ai principi di proporzionalità e ragionevolezza propri dell’ordinamento costituzionale al fine di distinguere tra le situazioni riconducibili alla criminalità e quelle che, pur integrando formalmente la fattispecie penale nei suoi elementi materiali, sono espressione di disagio sociale o di necessità.
