Azione di responsabilità per mala gestio esperita dalla Curatela Fallimentare: Palmisano & De Angelis vincono dinanzi alle Sezioni Imprese del Tribunale di Roma.
- Palmisano & De Angelis

- 3 lug
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Lo Studio Legale Palmisano & De Angelis, per il tramite dell’Avv. Andrea Palmisano, ha assistito con successo un proprio Cliente rispetto ad una azione di responsabilità per mala gestio proposta dalla Curatela fallimentare nei confronti dell’Amministratore defunto di una S.r.l., e per esso nei confronti dell’erede di questo, al fine di ottenere, a titolo di risarcimento del danno, l’ammontare del passivo fallimentare.
La domanda della Curatela - proposta anche nei confronti di altri soggetti per titoli di responsabilità collegati – si fondava sulla sola Relazione ex art. 33 l.f. del Curatore fallimentare, il quale aveva ricostruito sulla base di scritture private, prive di data certa e disconosciute ex art. 215 c.p.c. nel giudizio dall’erede del defunto Amministratore, il compimento di atti gestori causali, a proprio dire, del depauperamento del patrimonio sociale.
Secondo la prospettazione della Curatela Fallimentare, quindi, il defunto Amministratore aveva compiuto atti dispositivi del patrimonio sociale in conflitto di interessi con la Società, assumendo altresì assumendo obbligazioni di garanzia in favore di altre Società collegate a quella fallita, a detrimento e pregiudizio di questa.
Lo Studio Legale, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei presupposti sottesi all’azione di responsabilità esperita dalla Curatela Fallimentare, eccependo la carenza di prova rispetto a qualsivoglia titolo di responsabilità imputato al defunto Amministratore, nonché sostenendo che gli atti gestori contestati rientravano nell’alveo di scelte imprenditoriali compiute a garanzia e tutela del patrimonio ed avviamento della Società fallita e, pertanto, insindacabili dalla Curatela, anche a termini della c.d. Business Judgment Rule.
Le Sezioni Specializzate Imprese del Tribunale di Roma, nell’accogliere le difese svolte dallo Studio, hanno ribadito che l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell’amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo ad assolvere la sua funzione di garanzia generica, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.
Le Sezioni Specializzate, nell’argomentare il proprio convincimento, hanno altresì sostenuto che per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale.
Per tali ragioni, il Tribunale di Roma ha così rigettato la domanda della Curatela Fallimentare, stante la carenza di prova in cui questa versava, richiamando il principio di diritto di matrice giurisprudenziale, secondo cui l’amministratore di una Società “non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 1997, n. 3652)”.
La sentenza delle Sezioni Imprese del Tribunale di Roma conferma l’orientamento di legittimità, ispirato al principio di matrice statunitense della c.d. Business Judgment Rule - ormai pienamente consolidato nel diritto societario italiano -, che tutela l’insindacabilità delle scelte gestionali degli amministratori, salvo nel caso di violazione dei doveri di diligenza e di scelte irragionevoli.
In allegato il testo della sentenza emessa dalle Sezione Imprese del Tribunale di Roma. (I dati sensibili delle parti sono stati oscurati per ragioni di privacy).

